ORDINANZA SINDACALE NUM. 7 DEL 04-07-2025

Notizie

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI STAGIONE ESTIVA 2025.

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

VISTA la nota prefettizia – Prot. Uscita N.0055423 del 06/06/2025 con la quale la Prefettura di Chieti, a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. N.14522/114/113 Uff. III-Prot. Civ., relativa alla comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle direttive relative alla campagna antincendio boschivo 2023 e dell’individuazione dell’arco temporale di svolgimento dell’attività di antincendio dal 15 giugno al 15 ottobre 2025, ha richiamato l’attenzione dei Sindaci sull’estrema importanza dell’azione che i comuni devono condurre nelle attività di prevenzione sui propri territori;

CONSIDERATO che il documento in questione, a cui sono allegate le Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti, reca un’analisi dell’evoluzione negli ultimi anni del fenomeno in questione, sia a livello italiano che transnazionale. In particolare, viene segnalato come la campagna antincendio del 2024, pur non caratterizzata da incendi di eccezionale gravità e estensione, abbia fatto emergere l’esigenza di sviluppare sempre più un approccio integrato e multisettoriale e di implementare le misure di previsione, prevenzione e pianificazione.

PRESO ATTO CHE:

  • Gli incendi di vegetazione nelle aree di interfaccia (vicino agli insediamenti) costituiscono ogni anno una delle principali minacce a persone e beni ed inoltre al patrimonio ambientale e socio-economico del nostro Paese. Queste calamità comportano gravi conseguenze per la sicurezza delle persone e per la salvaguardia degli edifici (abitazioni e aziende), specialmente nelle regioni del Sud Italia.
  • all’interno del territorio comunale insistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

ACCERTATO che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

CONSIDERATO che tali situazioni configurano un grave pericolo per l’igiene, la salute e l’incolumità privata, pubblica e dell’ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti ed animali nocivi e con l’alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi;

RITENUTA inoltre la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi, a tutela della salute e l’incolumità privata, pubblica e dell’ambiente;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 2006 e s.m.i. “ Norme in materie ambientale”

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

Per la tutela dell’igiene, della salute pubblica, per evitare rischi di incendi con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni, ordina quanto segue:

1 – ai proprietari e/o possessori, e/o usufruttuari e/o conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree libere (quali giardini, cortili, ecc.) e di aree comprese nel territorio del Comune di Quadri, ai proprietari di villette, fabbricati (anche collabenti), stabili con annesse aree a verde, ai proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di procedere a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati: 

  1. Nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.) taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica. Estirpazione delle sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
  2. Regolazione delle siepi, rimozione dei residui di sfalcio, non tramite bruciamento, nonché rimozione dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.
  3. Divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsiasi natura ammucchiati ed affastellati, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno steso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo, quali ratti, ecc. e la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio – nel rispetto delle normative vigenti in materia – mantenendo inoltre per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
  4. A chiunque ari o comunque lavori – con o senza le macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici, ecc.) – terreni confinanti con le strade comunali e rurali e comunque appartenenti al territorio comunale, di osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta (e comunque curata) tale striscia di terreno, al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali;
  5. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione.

2 – Durante il periodo compreso tra la data odierna ed il 15 ottobre 2025, salvo proroghe per imprevisti, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati e lungo le strade Comunali, Provinciali, poderali, e interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale di:

  1. accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici con qualsiasi finalità;
  2. usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace in boschi e terreni cespugliati;
  3. bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
  4. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc.;
  5. gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
  6. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
  7. usare fuochi d’artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.
  8. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  9. Fermare o sostare con mezzi al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo.

AVVERTE

  • Che, ai sensi dell’art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, le violazioni delle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da  25,00 € a  500,00 €, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.
  • Che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorsa al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine dì 120 giorni dalla notifica.

D I S P O N E

– l’invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, a:

– Prefettura di Chieti

– Comando Stazione Carabinieri di Quadri

– Comando Stazione Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria

– la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo online e sul sito Internet del Comune, nonché la massima diffusione sul territorio comunale

– gli Agenti della Forza Pubblica alla vigilanza relativa al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto.

 IL Sindaco Arch. Assunta Fagnilli  

Allegati

File Descrizione Dimensione del file Download
pdf ORDINANZA N.7.2025 287 KB 4