ORDINANZA Sindacale Num. 3 del 14-05-2025

Notizie

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO, SICUREZZA E IGIENE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI PRIVATE, INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE ED IL CONTRASTO AGLI ANIMALI O ALLE ESSENZE INFESTANTI.

IL SINDACO

PREMESSO che si vuole incentivare e stimolare la pulizia del territorio comunale negli spazi, campi e cortili di proprietà privata attraverso interventi di manutenzione e pulizia evitando la conseguente crescita incontrollata di alberi, arbusti ed essenze arboree, anche potenzialmente allergeniche, garantendo il decoro urbano e scongiurando disagi e pericoli di carattere igienico-sanitario per la salute pubblica;

CONSIDERATO che l’incuria e l’abbandono delle aree libere non edificate, dei fondi agricoli o dei terreni in genere, può costituire inoltre ambiente di sviluppo e riproduzione di essenze infestanti o di roditori e parassiti;

CONSIDERATO altresì che nelle aree non manutenute e con presenza di sterpi, arbusti o vegetazione secca possono verificarsi inneschi di incendio nei periodi estivi;

 CONSIDERATO che la vegetazione incolta può oltrepassare i limiti delle proprietà private, ostacolando il livello di visibilità al transito sulle strade comunali diminuendo il livello di sicurezza della circolazione stradale;

RITENUTO che nell’ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, e si rende pertanto necessario dover disporre in tempo utile l’adozione delle misure atte ad evitarli;

RICHIAMATI:

  • gli art. 16, 18 e 29 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;
  • l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;
  • la Legge n. 241/1990;

ORDINA

a tutti i proprietari, locatari, conduttori o amministratori pro tempore di:

  1. aree verdi in genere all’interno dei centri abitati;
  2. aree piantumate incolte, abbandonate o dismesse ecc…;
  3. edifici condominiali e non con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, o simili;
  4. terreni agricoli posti entro un raggio di 50 metri da edifici;
  5. terreni agricoli posti entro una distanza di 5 metri dal ciglio delle strade aperte alla pubblica circolazione, siano esse urbane o extraurbane;
  6. cantieri edili attivi dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
  7. aree in genere inedificate recante depositi temporanei o permanenti all’aperto;
  8. aiuole, vasi o fioriere poste su suolo privato o su suolo pubblico, laddove regolarmente concessionate;

di attuare le seguenti operazioni annuali:

  1. Provvedere alla regolare pulizia e al decoroso mantenimento dei tappeti erbosi o delle aree permeabili in genere, con falciatura di erba ed estirpazione/rimozione delle essenze infestanti o di quant’altro possa rendere indecorose le aree, costituire intralcio alla circolazione veicolare o costituire habitat per insetti ed altri animali nocivi, attuando almeno due interventi di sfalcio per ogni anno solare, secondo il seguente calendario:
  2. Primo sfalcio entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
  3. Secondo sfalcio entro e non oltre il 20 agosto di ogni anno;
  4. Provvedere alla regolazione delle siepi e degli arbusti ed all’ordinaria potatura di contenimento dei rami delle alberature, in particolare per le essenze che si protendono oltre i confini di proprietà o sul ciglio stradale, attuando almeno due interventi di sfalcio per ogni anno solare, secondo il seguente calendario:
  5. primo intervento entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
  6. secondo intervento entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno;
  7. Provvedere al mantenimento degli spazi pertinenziali liberi da accumuli di rifiuti vegetali o organici in genere, per evitare la proliferazione di animali randagi o parassitosi.
  8. Detenere per non più di sette giorni, all’interno dei centri abitati, raccolte permanenti di acqua in pozzi, cisterne, recipienti o bacini senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca la proliferazione di zanzare.
  9. Mantenere in decoroso stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, i prati, le aiuole, le fioriere e i vasi prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, provvedendo alle necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che curandone la pulizia dei rifiuti.
  10. Provvedere alla pronta raccolta ed allo smaltimento dei residui vegetali quali foglie, petali o rami che, provenendo da propria vegetazione, cadano sul piano stradale per effetto di intemperie, dissecco o per qualsiasi altra causa, evitando che gli stessi possano essere causa di pericolo per i veicoli o i pedoni circolanti sulla pubblica via, oltre che causa di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque.

Gli interventi di cui ai precedenti punti da 3 a 6 devono essere effettuati in modo ciclico per ogni annualità e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico, oltre che l’ordine ed il decoro cittadino.

AVVERTE CHE

  • Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra € 25,00 e € 500,00 per ogni singola violazione, a seconda della gravità della medesima, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 bis del TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
  • Gli organi di controllo che accertino l’inosservanza alla presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell’accertamento e alla irrogazione della sanzione diffideranno proprietari e conduttori a provvedere, entro e non oltre 15 giorni dalla data di accertamento e notifica, all’adempimento di quanto sopra ordinato.
  • In caso di inottemperanza, a seguito dell’applicazione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui sopra, si procederà con l’emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente nei confronti del soggetto inadempiente ai sensi dell’art. 54, comma 4 e 7 del TUEL – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – per attuazione di intervento d’ufficio da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, con rivalsa spese a carico del trasgressore, nonché con denuncia all’ Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale e trasmesso per opportuna conoscenza:

  • All’Ufficio Tecnico Comunale;
  • Al Prefetto della Provincia di Chieti;
  • Al Questore della Provincia di Chieti;
  • Al Comando Stazione Carabinieri di Quadri;
  • Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

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