I L S I N D A C O
VISTO l’art.7 del vigente Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 in base al quale i Comuni, con proprie ordinanze, possono stabilire nell’ambito dei rispettivi territori obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati.
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con DPR 16 Dicembre 1992, n.495 e s.m.i;
VISTO il pericolo causato dalla presenza di neve sulla strada in oggetto dovuto alle condizioni atmosferiche degli ultimi giorni;
CONSIDERATO che le basse temperature creano ampi tratti ghiacciati sul manto stradale con grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
RITENUTO necessario di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica su detta strada.
VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i
ORDINA
La chiusura temporanea della strada comunale di Via Ari dal 24/12/2024 fino a nuove disposizioni.
DISPONE
- Il collocamento della segnaletica stradale a cura del preposto personale preposto.
- La pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale.
- La trasmissione alla Prefettura di Chieti e al Comando Stazione Carabinieri di Quadri;
A V V E R T E
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
Dalla Residenza Municipale, 24 dicembre 2024
Il Sindaco
Arch. Assunta FAGNILLI