ORDINANZA N. 9: Chiusura temporanea di tratto della strada comunale Via Benedetto Croce tra il civico n.2 ed il civico n.8, necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di allaccio, per utenza privata, alla rete gas – metano.

Notizie

IL SINDACO

VISTO l’art.7 del vigente Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 in base al quale i Comuni, con proprie ordinanze, possono stabilire nell’ambito dei rispettivi territori obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con DPR 16 Dicembre 1992, n.495;

VISTA la nota del 24.06.2024 prot.2680, rimessa dalla Ditta “Teknoimpianti di Fagnilli Carmine” che a seguito di affidamento lavori commissionati dalla società “SANGROGEST” da realizzarsi su Via Benedetto Croce n.4, richiedeva la chiusura della citata strada comunale dalle ore 8:30 alle ore 17:30 del giorno giovedì 27 giugno 2024, per poter eseguire lavorazioni di allaccio di utenza gas ad abitazione privata;

TENUTO CONTO che risulta opportuno provvedere alla chiusura del tratto di strada che interessa detti lavori;

VISTO l’art 50  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

ORDINA

il divieto di transito lungo la strada comunale Via Benedetto Croce tra il civico n.2 ed il civico n.8 oltre che la sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, dalle ore 8:30 di giovedì 27 giugno 2024 alle ore 17:30 del medesimo giorno, per consentire i lavori di allaccio ad utenza privata della rete gas metano;

DISPONE

  • la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune nonché la sua affissione sui muri comunali e nei luoghi aperti al pubblico;
  • che la presente ordinanza può essere modificata in caso di sopravvenute esigenze e/o necessità e s’intende revocata allo spirare delle ore 17:30 del giorno di giovedì 27 giugno 2024; 
  • che a carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti;
  • Che gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;
  • di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Chieti e al Comando Stazione Carabinieri di Quadri;

AVVERTE

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 120 giorni al Capo dello Stato ed entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente a decorrere dalla data di sua pubblicazione o notificazione.

Dalla Residenza Municipale, 25.06.2024.                                                                                               

Il Sindaco                                                                                                                                                                                

 Arch. Assunta FAGNILLI

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