Cos’è
L’Albo dei Giudici Popolari, istituito ai sensi della Legge 10/4/1951 n. 287, è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire la posizione di giudice popolare presso la Corte D’Assise di primo e di secondo grado. Tali giudici sono chiamati a comporre, a seguito di estrazione a sorte, il Collegio giudicante della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello, per una precisa prescrizione della Costituzione (art. 102, terzo comma), che prevede espressamente forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Ogni due anni, negli anni dispari, i Comuni procedono all’aggiornamento dell’Albo, con la cancellazione di chi non è più in possesso dei requisiti richiesti e con l’iscrizione dei cittadini che hanno maturato i requisiti di legge. Questa funzione è esercitata tramite un’apposita Commissione Comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali).
Requisiti
Giudici Popolari di Corte d’assise:
- residenza anagrafica nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
- aver assolto alla scuola dell’obbligo.
Giudici Popolari di Corte d’assise d’Appello:
- residenza anagrafica nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
- diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo
Esclusioni
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
- i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione
Documentazione
Le domande possono essere presentate al protocollo comunale, tramite modello scaricabile dal sito o ritirato presso l’ufficio elettorale, entro il mese di luglio di ogni anno dispari.
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l’iscrizione.
L’ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
Normativa di riferimento
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”.
Legge n. 405 del 5 maggio 1952 “Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni”, art. 3
Legge 1441/1956 art. 27.
DPR n. 273 del 28 luglio 1989.